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MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA DEL 26/11/2008
ASFI
AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA
PER LA FORMAZIONE ALLE IMPRESE
STATUTO
Art.1
(Denominazione e sede)
E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigia¬nato e Agricoltura di Alessandria (in appresso denominata Camera di Commercio), ai sensi dell’art. 32 del R.D. 20.9.1934 e dell’art. 2 - comma 2 - della legge n. 580 del 29.12.1993, l’Azienda speciale per la formazione alle imprese.
L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la Camera di Commercio.
Art.2
(Scopi)
L'Azienda si prefigge le seguenti finalità:
a) favorire l’aggiornamento professionale, mediante attività di formazione e informazione nei confronti degli imprenditori e dei loro collaboratori;
b) favorire l’utilizzo da parte delle imprese dei servizi offerti dal sistema delle Camere di Commercio;
c) migliorare i servizi alle imprese mediante l’aggiornamento e la qualificazione professionale del personale camerale e di altri enti pubblici;
d) realizzare corsi di formazione propedeutici allo svolgimento di specifiche attività economiche;
e) favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti in attesa di occupazione mediante la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale;
f) favorire la riconversione e l’ampliamento delle opportunità professionali mediante l’acquisizione di specifiche competenze connesse ai fabbisogni del mondo del lavoro;
g) promuovere lo sviluppo della cultura economica, mediante la realizzazione di specifiche iniziative (convegni, seminari, studi, pubblicazioni, ecc.);
h) svolgere attività di accertamento di requisiti e di certificazione di competenze professionali nell’ambito del sistema delle imprese.
L’azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopi di lucro; la sua azione si inquadra nell’ambito dei fini di promozione dell’economia provinciale propri della Camera di Commercio.
Per il perseguimento dei fini sopra descritti, l'Azienda potrà partecipare a progetti nazionali, comunitari ed internazionali, nonché acquisire incentivi e finanziamenti. L’Azienda potrà anche agire quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Camera di Commercio.
Art.3
(Organi)
Gli organi dell'Azienda sono:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art.4
(Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione nominato dalla Giunta camerale è composto da otto membri, come sotto indicati:
- il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria;
- due membri nominati dalla Giunta camerale fra i suoi componenti o fra i componenti del Consiglio camerale;
- un membro in rappresentanza della Regione Piemonte;
- quattro membri in rappresentanza delle organizzazioni di categoria per i settori agricoltura, industria, commercio ed artigianato.
I membri del Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della delibera della Giunta camerale di nomina del Consiglio stesso.
In caso di scioglimento della Giunta camerale, i membri del Consiglio di Amministrazione, facenti parte della Giunta stessa, rimangono in carica fino a quando la Giunta rinnovata non abbia provveduto alla loro sostituzione.
I membri del Consiglio di Amministrazione che si dimettano o decadano prima della fine del mandato sono sostituiti dalla Giunta camerale, ma le nuove cariche scadono al termine del mandato originario.
I consiglieri possono essere riconfermati.
Ad ogni consigliere spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’attività svolta nell’ambito del proprio mandato, nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio dell’Azienda nella misura fissata dal Consiglio camerale.
Art.5
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto e dal preventivo economico.
In particolare il Consiglio:
a) approva il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio e li trasmette al Consiglio della Camera di Commercio per il loro esame, corredandoli con la relazione illustrativa del Presidente e con ogni altro documento giustificativo dei programmi di attività dell'Azienda;
b) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azien¬da e quelli relativi alle gestioni di servizi eventualmente assunti;
c) appronta i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dall'Azienda;
d) nomina il Direttore ed il Direttore Operativo;
e) delibera in merito alla dotazione organica del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, ed al suo status giuridico ed economico. Le decisioni relative all’assunzione di personale a tempo indeterminato, sia in fase di costituzione che di variazione, devono essere sottoposte all’approvazione della Giunta camerale;
f) delibera i contratti a durata determinata ed inde¬terminata riferiti al personale dipendente, gli onorari degli esperti, le locazioni e gli impegni pluriennali. L’ assunzione di questi ultimi è sottoposta all’approvazione della Giunta camerale;
g) può proporre le modifiche statutarie.
Art. 6
(Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, per la predisposizione del preventivo economico e del bilancio d’esercizio, ed ogni volta che questi lo ritenga opportuno.
Esso è convocato, inoltre a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti: in tal caso la richiesta dovrà essere presentata per iscritto al Presidente corredata delle debite motivazioni.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno della riunione è trasmesso almeno sette giorni prima della data della riunione oppure almeno tre giorni prima della data citata se inviato con telegramma.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
Il Presidente, in caso di trattazione di specifici problemi può invitare esperti qualificati a partecipare alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive.
Il Direttore ed il Direttore Operativo partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il primo con voto consultivo, il secondo con funzioni di Segretario verbalizzante.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di ex aequo, prevale il voto del Presidente.
Art.7
(Presidente)
Funge da Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente pro-tempore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente della Camera di Commercio di Alessandria.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il Presidente dell'Azienda.
Egli ha la legale rappresentanza dell’Azienda, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, presiede le sedute, adotta e fa adottare tutti i provvedimenti conseguenti alle decisioni del Consiglio.
In caso di necessità, può prendere provvedimenti d'urgenza con l'obbligo di sottoporli alla convalida nella prima seduta utile di Consiglio.
Art.8
(Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti così nominati:
• un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
• un membro effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.
Il membro effettivo nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico è il Presidente del Collegio.
Il collegio dura in carica cinque anni dalla data della delibera della Giunta camerale di costituzione del Collegio.
I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare :
a) effettuano periodici controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
d) esaminano il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformando¬si, per le stesse, a quanto previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti dell’ente camerale.
Ai Revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio camerale.
Art.9
(Direzione dell'Azienda)
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e la sua nomina deve essere approvata dalla Giunta camerale.
Il Consiglio può nominare come Direttore il Segreta¬rio Generale della Camera di Commercio oppure assumere una persona al di fuori dell'organico camerale, dotata di specifica e comprovata professionalità in relazione agli scopi statutari. In questo secondo caso, il conseguente rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.
Il Direttore assicura la realizzazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
In particolare:
• sovrintende all’attività dell’Azienda speciale;
• coordina lo svolgimento delle iniziative aziendali con la collaborazione del Direttore Operativo;
• assegna le forniture di beni e servizi sulla base di preventive ricognizioni delle condizioni economiche eseguite dal Direttore Operativo;
• ha la responsabilità giuridica del personale assunto dall’Azienda.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda può nominare altresì uno o più Direttori Operativi, scelti fra i funzionari dell'Ente camerale con qualifica funzionale non inferiore alla categoria D3, dotati di particolari competenze, che devono assolvere tale incarico in aggiunta alle attribuzioni esercitate in ambito camerale. Tale nomina deve essere approvata dalla Giunta della Camera di Commercio.
Il Direttore Operativo svolge compiti di segreteria del Consiglio di Amministrazione, assicura il funzionamento dei servizi dell’Azienda, esegue le ricognizioni per l’acquisizione di beni e servizi e ne assegna la fornitura, al pari del Direttore, collabora con il Direttore per l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, coordina il personale dipendente, i collaboratori camerali e quelli esterni dell'Azienda.
Art.10
(Personale)
Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda può avvalersi:
a) di personale di ruolo camerale, sia con collaborazione a tempo pieno che a tempo parziale;
b) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato. Il contingente di personale da assumere a tempo indeterminato deve essere sotto¬posto, sia inizialmente sia per le successive variazioni, all'ap¬provazione della Giunta camerale;
c) di consulenti per la trattazione di specifici problemi.
Per la collaborazione a tempo pieno o parziale di personale di ruolo camerale, la Giunta ha facoltà di chiedere all’Azienda il rimborso degli oneri conseguenti.
Art.11
(Entrate dell'Azienda)
L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità mediante le seguenti entrate:
a) proventi per le prestazioni di servizi;
b) contributi di enti ed organismi;
c) contributi per iniziative finanziate con programmi della Unione Europea;
d) contributi della Camera di Commercio.
Art.12
(Bilanci)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, recanti in allegato la relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di Ammini¬strazione, la relazione dei Revisori dei Conti ed ogni altro documento giustificativo dei programmi di attività dell'Azienda, devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere sottoposti all’approvazione del Consiglio camerale, in quanto allegati al preventivo ed al bilancio dell'Ente camerale.
Il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio devono essere redatti secondo le norme vigenti in materia contabile, patrimoniale e finanziaria.
Art.13
(Servizio di cassa e documenti contabili)
L'Azienda, di norma, accende un conto corrente presso l'istituto di credito che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio e può anche accendere un conto corrente postale.
Le entrate sono riscosse sulla base di documentazione contabile bancaria o postale a comprova dell’avvenuto accredito della somma sul conto corrente bancario o postale intestati all'Azienda.
Le uscite sono estinte mediante disposizioni di pagamento secondo le se¬guenti modalità:
1) assegno bancario non trasferibile;
2) accreditamento in c/c postale a favore del creditore;
3) vaglia postale;
4) commutazione in vaglia cambiario;
5) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore;
6) accreditamento in c/c bancario;
7) per contanti limitatamente alle minute spese correnti.
Le disposizioni di incasso o di pagamento sono firmate congiuntamente dal Direttore e dal responsabile ammini¬strativo-contabile dell'Azienda o loro delegati autorizzati solo in caso di loro assenza o impedimento.
Il contributo camerale è introitato nel corso dell'eserci¬zio sulla base delle esigenze di liquidità dell'Azienda adeguatamente illustrate.
Art.14
(Gestione dei beni strumentali)
I locali ove l’Azienda ha sede ed opera, i mobili, gli arredi, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, sono di norma assegnati in uso all'Azienda gratuitamente.
I beni strumentali di proprietà dell’Azienda sono gestiti secondo le norme del regolamento della gestione patrimoniale della Camera di Commercio.
Art. 15
(Contratti)
I contratti concernenti lavori, forniture o servizi sono regolati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 16
(Scritture contabili)
Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'Azienda speciale tiene i libri obbligatori previsti secondo le vigenti disposizioni, attenendosi per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi agli articoli 2219 e 2220 del Codice Civile.
Art. 17
(Cessazione dell'Azienda)
L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con moti¬vata deliberazione della Giunta camerale. In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rap¬porti dell'Azienda, eccezion fatta per i rapporti di lavoro con il personale assunto direttamente dall'Azienda.
Art.18
(Modificazioni dello Statuto)
Il presente Statuto può essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio con apposita deliberazione, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
Art. 19
(Vigilanza dell'Ente camerale)
La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda, accertando in particolare l'osservanza degli indi¬rizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri componen¬ti nominati nell'organo di amministrazione aziendale.
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Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
ASFI
| Riferimento | Patrizia Sturla e Giuseppina Ghio |
| Indirizzo | Via Vochieri n. 58 |
| Telefono | 0131 313231 - 313311 |
| Fax | 0131 43186 |
| asfi@al.camcom.it | |
| Orari | lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9.00/12.00 giovedì: 9.00/12.00 - 14.30/16.30 |
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